Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Estradizione di salma, passaporto mortuario, permesso seppellimento,trasporto salma

Responsabile di procedimento: Gargiulo Iolanda
Responsabile di provvedimento: Gargiulo Iolanda
Responsabile sostitutivo: Celentano Giuseppina

Uffici responsabili

Ufficio Servizio Stato Civile

Descrizione

l'estradizione di salma è l'autorizzazione che deve obbligatoriamente accompagnare il feretro oltre il territorio nazionale in uno Stato che NON ha aderito alla Convenzione di Berlino del 10.02.1937 ( per gli Stati che vi hanno aderito è invece necessario il passaporto mortuario). L'autorizzazione, su domanda degli interessati, viene rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso o il cadavere è stato rinvenuto. Si procede, invece, al rilascio del passaporto mortuario per  gli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Berlino (tra cui l'Italia) e sarà il passaporto il documento che obbligatoriamente accompagnerà il feretro oltre il territorio nazionale. Il permesso di seppellimento o, più precisamente, l'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile dopo che questi,su certificato del medico necroscopo, si sia accertato della morte  e non prima che siano trascorse 24 ore dalla stessa. Sempre a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile è il rilascio del decreto di trasporto salma, di resti mortali o di ossa umane di concerto con il Servizio Cimitero.

Chi contattare

Personale da contattare: Costabile Maria Grazia

Altre strutture che si occupano del procedimento

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
dal rilascio a vista per il permesso di seppellimento ed il decreto di trasporto salma a n. 2 giorni per le restanti autorizzazioni nel rispetto dei tempi di presentazione della documentazione richiesta di corredo

Costi per l'utenza

Per l'estradizione e/o per il passaporto mortuario: servono n. 2 marche da bollo da € 16,00 di cui 1 per la domanda ed 1 per l'autorizzazione all'estradizione e/o passaporto mortuario.

 Per il decreto di trasporto cadavere, resti mortali: n. 2 marche da bollo di cui n.1 per l'istanza ed 1 per il decreto

Il permesso di seppellimento è rilasciato in carta libera e senza spese (art. 10, tabella allegato B, D.P.R. n. 642 del 1972)

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Non definito
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Recapiti e contatti
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