Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Libretto internazionale di famiglia
Uffici responsabili
Ufficio Servizio Stato CivileDescrizione
Il libretto di famiglia internazionale è un documento ufficiale plurilingue intestato ai coniugi, sul quale vengono annotati data e luogo del matrimonio, regime patrimoniale (comunione e separazione dei beni) ed altre annotazioni concernenti il matrimonio; ancora luogo e data di nascita degli eventuali figli ed ogni annotazione ad essi collegata. E' il libretto aggiornato su richiesta degli interessati secondo il mutare della situazione familiare. E' valido in Italia e nella maggior parte degli Stati Europei. Le certificazioni in esso contenute hanno la stessa validità dei certificati di stato civile rilasciati dall'autorità competente, quindi il libretto può dunque essere presentato in sostituzione del certificato che contiene. Possono richiedere il libretto i nubendi che intendono sposarsi all'atto della richiesta di pubblicazione ma può essere richiesto anche molto tempo dopo il matrimonio purchè non siano intervenuti: 1) separazioni di fatto o legali; 2) divorzio; 3) decesso del coniuge. Per i cittadini stranieri è necessaria l'esibizione del permesso di soggiorno. A carico dell'interessato v'è l'obbligo, qualora siano intervenute modifiche e/o cambiamenti nella situazione familiare, di aggiornare il libretto. Risulta molto utile il libretto internazionale quando i coniugi trasferiscono la propria residenza all'estero in quanto evita continue richieste di certificati in Italia (ad es. contratti di locazione, assicurazioni sociali, iscrizioni scolastiche, etc).