Per atto straniero s'intende l'atto redatto e compilato all'estero da autorità straniere, anche se in lingua italiana, che, per poter essere utilizzato in Italia, richiede la legalizzazione o l'apostille. Non è straniero, sotto questo profilo, l'atto redatto da Consolati o Ambasciate italiane all'Estero, anche se le parti sono straniere. Se redatto in lingua straniera, l'atto straniero deve essere anche accompagnato dalla sua traduzione.
Traduzione e legalizzazione di documenti: per poter essere fatti valere in Italia, gli atti e documenti rilasciati dalle autorità straniere devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero. Le traduzioni devono recare il timbro:"per traduzione conforme". Nei paesi in cui esiste la figura del traduttore ufficiale, sarà lo stesso ad attestare mentre per gli altri paesi in cui non esiste tale figura, occorrerà necessariamente fare ricorso alla certificazione di conformità apposta dall'Ufficio Consolare.
L'APOSTILLE: nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'AJA del 05.10.1961, la necessità di legalizzare gli atti e documenti rilasciati da autorità straniere è sostituita da un'altra formalità e cioè dall'apposizione della POSTILLA (o apostille). Pertanto, una persona proveniente da un paese che ha aderito alla suddetta Convenzione, si recherà presso la competente autorità interna designata da ciascuno Stato (normalmente è il Ministero degli esteri) per ottenere l'apposizione dell'apostille sul documento. Così perfezionato, il documento viene riconosciuto in Italia.