Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Matrimonio - pubblicazione

Responsabile di procedimento: Gargiulo Iolanda
Responsabile di provvedimento: Gargiulo Iolanda
Responsabile sostitutivo: Costabile Maria Grazia

Uffici responsabili

Ufficio Servizio Stato Civile

Descrizione

Per pubblicazione di matrimonio qui s'intende il procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile accerta l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio, "pubblicizzando" l'intenzione dei nubendi (o "promittenti") con l'affissione su albo pretorio on line.

Requisiti: 1) età non inferiore ad anni 18 oppure, con decreto del tribunale efficace (art. 84 c.c.), ad anni 16;

              2) assenza d'interdizione per infermità mentale (art. 85 c.c.);

              3) stato libero (art. 86 c.c.);

              4) Inesistenza di rapporti di parentela, affinità, adozione e filiazione (art. 87 c.c.);

              5) immunità da condanne penali previste dall'art. 88 del codice civile;

              6) altri requisiti previsti per casi specifici (ad es. per lo straniero, nulla osta ai sensi dell'art. 116 c.c., la sposa di stato libero da meno di 300 giorni, etc) 

La richiesta della pubblicazione deve essere fatta da ambedue i nubendi o da persona che ne ha ricevuto da essi speciale incarico ( art. 96 c.c.), deve essere richiesta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei soli comuni di residenza degli sposi (art. 94 c.c.). La pubblicazione rimarrà esposta per 8 giorni consecutivi a far data dal giorno di redazione della pubblicazione + 3 giorni (per le eventuali opposizioni). Dal giorno seguente compiute le pubblicazioni (ovvero dal 12° giorno) può essere celebrato il matrimonio. Il matrimonio, se con rito religioso, necessita, all'atto della pubblicazione, della richiesta da parte del Parroco e/o del Ministro di Culto. Il matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni dal compimento delle pubblicazioni; scaduto tale termine, le pubblicazioni si considerano come mai avvenute.

Chi contattare

Personale da contattare: Gargiulo Iolanda

Altre strutture che si occupano del procedimento

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
dall'acquisizione della documentazione d'ufficio entro la data stabilita dai nubendi di concerto con l'Ufficio

Costi per l'utenza

n. 1 marca da bollo se i nubendi risiedono nello stesso Comune; n. 2 marche da bollo da € 16,00 cadauna se gli sposi risiedono in 2 Comuni diversi.

Regolamenti per il procedimento

Riferimenti normativi

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non definito
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Recapiti e contatti
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