Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Registrazione, iscrizione e cancellazioni anagrafiche

Responsabile di procedimento: De Caro Mario
Responsabile di provvedimento: De Caro Mario
Responsabile sostitutivo: Celentano Giuseppina

Uffici responsabili

Ufficio Anagrafe

Descrizione

Premesso che la residenza è "una situazione di fatto alla quale deve corrispondere una situazione di diritto contenuta nelle risultanze anagrafiche e che la mera dichiarazione  resa da un soggetto all'Ufficiale d'Anagrafe di non voler risultare residente in un certo Comune o, viceversa, di voler risultare residente, non è di per se sufficiente a determinare la cancellazione o l'iscrizione nell'anagrafe   occorrendo che il soggetto interessato provveda ad instaurare una situazione di fatto conforme a tale dichiarazione (Circ. Ministero dell'Interno 21/2001), è d'uopo sottolineare che le dichiarazioni rese dai cittadini concernono (art. 13 D.P.R. 223/1989):

1) trasferimento di residenza da altro Comune o dall'estero;

2) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza;

3) cambiamento di abitazione;

4) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza; 

5) cancellazione anagrafica.

Il trasferimento di residenza da altro Comune o dall'Estero sarà eseguito secondo "il cambio di residenza in tempo reale"(art. 5 D.L. 5/2012) dove la dichiarazione dovrà essere firmata dal richiedente e da tutte le persone maggiorenni che trasferiscono la residenza ed ognuno dovrà esibire valido documento di riconoscimento (carta d'identità, patente o passaporto) ed il codice fiscale. Entro 2 giorni  lavorativi dalla presentazione della dichiarazione, il Comune provvede alla registrazione della dichiarazione stessa. Solo dopo la cancellazione dal Comune di precedente residenza, in caso di iscrizione per "immigrazione", si potranno ottenere i certificati anagrafici.

La cancellazione anagrafica può avvenire per:

- morte;

- emigrazione presso altro Comune o all'estero;

- irreperibilità al censimento o accertata;

- per gli stranieri: per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.

La cancellazione per irreperibilità comporta : la perdita del diritto di voto, l'impossibilità di ottenere la certificazione anagrafica ed i documenti di riconoscimento, la mancanza di rapporto con il territorio comunale.

Iscrizione nel nuovo Comune e cancellazione da quello di provenienza decorrono entrambe dalla data di ricevimento della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato al Comune di nuova residenza.

 

 

Chi contattare

Personale da contattare: De Caro Mario

Altre strutture che si occupano del procedimento

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
2 giorni lavorativi per le iscrizioni, 5 giorni lavorativi per le cancellazioni

Riferimenti normativi

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Regolamento anagrafico della popolazione residente. Responsabilità dichiarazioni anagrafiche ( art. 6 ).
Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Non definito
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