Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Rilascio carte d'identità e certificati anagrafici

Responsabile di procedimento: De Caro Mario
Responsabile di provvedimento: De Caro Mario

Uffici responsabili

Ufficio Anagrafe

Descrizione

Dal 01/01/2012 i certificati sono validi solo nei rapporti tra privati. Lo stabilisce l'art. 15 della Legge 12.11.2011, n. 183 che attua la cosiddetta decertificazione cioè l'eliminazione dei certificati nei rapporti con le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi. In base a tale norma, le PPAA non possono più richiederli al cittadino. Pertanto sui certificati rilasciati, a pena di nullità, dovrà essere apposta la dicitura richiesta dalla L. n. 183/2011. Spetterà quindi all'ente pubblico o al gestore di pubblico servizio acquisire d'ufficio i dati o i documenti che lo interessano ed effettuare idonei controlli presso l'anagrafe. I cittadini sono dunque invitati a fare ricorso all'autocertificazione. I certificati anagrafici sono normalmente soggetti all'imposta da bollo; ne sono esenti solo quando l'uso cui sono destinati è compreso fra quelli elencati nell'allegato B al D.P.R. n. 642/1972 oppure è previsto come esente da altra disposizione di legge.

 

Chi contattare

Altre strutture che si occupano del procedimento

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
rilascio certificati e carte d'identità a vista, n. 3 giorni per il rilascio dei certificati alle PPAA

Costi per l'utenza

Se richiesta, imposta da bollo dell'importo in vigore (€16,00) e diritti di segreteria

Riferimenti normativi

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012) (art. 15)

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Non definito
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Recapiti e contatti
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