Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Formazione e revisione liste elettorali

Responsabile di procedimento: Panariello Gennaro
Responsabile di provvedimento: Celentano Giuseppina

Uffici responsabili

Ufficio Elettorale

Descrizione

 Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che possiedono i requisiti per essere elettori. Le liste elettorali si distinguono in generali, sezionali ed aggiunte. Sono distinte per uomini e donne ed indicano:

° il cognome e nome;

° il luogo e la data di nascita;

° il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita;

° l'abilitazione

I requisiti per essere iscritti sono: a) la maggiore età; b) la cittadinanza italiana; c) la residenza nel Comune; d) assenza di cause ostative (vi rientrano i provvedimenti dell'autorità giudiziaria comportanti l'applicazione  di misure di sicurezza detentive o personali della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici) (art. 2 DPR 223/1967). Le iscrizioni e le cancellazioni nelle/dalle liste elettorali avvengono d'ufficio al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa:

* compimento del 18° anno d'età;

* emigrazione o immigrazione in/da altro comune;

* perdita o riacquisto della capacità elettorale.

le liste elettorali sono aggiornate mediante revisioni che si distinguono in semestrali, dinamiche ordinarie e dinamiche straordinarie.

Chi contattare

Personale da contattare: Panariello Gennaro

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
entro i termini di scadenza previsti dalla norma

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non definito
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Recapiti e contatti
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Centralino 081 8574111
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