Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
A.I.R.E.e A.N.P.R.
Uffici responsabili
Ufficio AnagrafeDescrizione
A.I.R.E.: anagrafe degli italiani residenti all'estero. Per coloro che si sono trasferiti all'estero, l'iscrizione in AIRE comporta la contestuale cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente (APR). L'iscrizione all'AIRE è di norma effettuata a seguito della dichiarazione, resa dall'interessato, all'Ufficio Consolare di residenza attraverso la compilazione di un apposito modello.La dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero deve essere resa dall'interessato entro 90 gg. dalla data dell'espatrio all'Ufficio Consolare e qualora ciò non avvenga entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia, l'Ufficio Consolare provvede d'ufficio all'iscrizione. Sono iscritti all'AIRE d'ufficio gli elettori residenti all'estero (art. 11 D.P.R. n. 223/1967). Deve iscriversi all'AIRE: 1) i cittadini che intendono trasferire la propria residenza da un comune italiano all'estero per un periodo superiore ad 1 anno; 2) i cittadini italiani nati e residenti fuori dal territorio nazionale il cui atto di nascita sia trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana sia accertata dal competente Ufficio Consolare; 3) le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all'estero continuando a risiedervi.
A.N.P.R.: è costituita dall'indice nazionale delle anagrafi (INA) e dall'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE). Il progetto per la realizzazione dell'ANPR è descritto nell'allegato tecnico al DPCM 109/2013 e si articola in 3 fasi: 1) fase 1, o di immediata attuazione, che prevede esclusivamente la modifica dei sistemi di sicurezza; 2) fase 2, transitoria, prevede la progressiva migrazione delle banche dati relative alle anagrafi comunali della popolazione residente e dei cittadini AIRE nell'ANPR; 3) fase 3, o fase definitiva, nella quale, dal 01 gennaio 2015, l'ANPR subentra alle anagrafi comunali