SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)
Con la modifica dell'art. 19 della L. 241/1990 (per mezzo del DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010) si è sancito di sostituire in generale l'atto amministrativo della DIA con un nuovo atto, nell'ottica di semplificare la burocrazia, denominato SCIA.
Tale sostituzione tout-court anche in materia edilizia, lasciava però parecchi dubbi interpretativi ed operativi sulla sua applicabilità. Per fugare ogni dubbio e fornire i richiesti chiarimenti è intervenuto il DL 70/2011 convertito nella L. 106/2011 il quale, al c.2 lett. c) dell'art. 5, ha fornito una "interpretazione autentica" sulla reale portata della suddetta norma.
Con questa interpretazione autentica è stato sì confermato che la SCIA sostituisce la DIA anche in edilizia, ma si badi bene: non sempre.
Si è infatti statuito che detta sostituzione è valida per tutte le tipologie di intervento edilizio che erano esplicitamente soggette a DIA, e NON anche per quelle tipologie di intervento in cui lo stesso DPR 380/2001, le altre leggi Statali o Regionali hanno previsto la possibilità di utilizzare la DIA in alternativa o in sostituzione al permesso di costruire (PDC).
Se infatti il titolo abilitativo "proprio" degli interventi da realizzare è il permesso di costruire (PDC), e l'utilizzo della DIA è solo, come dire, una "deroga", una possibile semplificazione del titolo proprio, allora in tali casi continua a valere la DIA che non può essere ulteriormente "semplificata" con la SCIA.
La DIA quindi non è stata eliminata dai titoli abilitativi vigenti: tale istituto continua a valere e può essere applicato in tutti i casi di alternatività o sostituzione al PDC previsto sia dalle norme nazionali che da quelle regionali. Per il prosieguo conviene ricordare tale importante conclusione.
Per aiutarci a capire quali siano quindi gli interventi soggetti a SCIA, è necessario tenere ben presente che mentre sono stati puntualmente individuati gli interventi che devono essere realizzati con gli altri titoli abilitativi (Edilizia Libera, CIL, CILA, PDC) o che afferiscono alla DIA (alternatività o sostituzione del PDC nei casi previsti dalle norme statali e regionali), per quanto riguarda la SCIA non esiste un elenco altrettanto preciso e tassativo, può quindi affermarsi che: la SCIA ha sostituito la DIA (nei limiti sopra evidenziati) ed ha assunto carattere generale e residuale rispetto agli altri titoli abilitativi, pertanto bisogna ricorrere alla SCIA ogni qualvolta gli interventi edilizi da realizzare non appartengono all'edilizia libera e/o non sono stati assoggettati dalle leggi ad altri titoli abilitativi specifici.
A conferma di ciò, si ricorda quanto prescritto dall'art. 22 c. 1 del D.P.R. 380/01 , così come modificato dal DL 133/2014 (Sblocca Italia): "1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività segnalazione certificata di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 (n.d.r. interventi subordinati a permesso di costruire) e all'articolo 6 ( n.d.r. Attività edilizia libera) che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente."