Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Segnalazione Certificata Inizio Lavori

Responsabile di procedimento: Varone Ciro
Responsabile di provvedimento: Scopa Vincenzino

Descrizione

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)

Con la modifica dell'art. 19 della L. 241/1990 (per mezzo del DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010) si è sancito di sostituire in generale l'atto amministrativo della DIA con un nuovo atto, nell'ottica di semplificare la burocrazia, denominato SCIA.

Tale sostituzione tout-court anche in materia edilizia, lasciava però parecchi dubbi interpretativi ed operativi sulla sua applicabilità. Per fugare ogni dubbio e fornire i richiesti chiarimenti è intervenuto il DL 70/2011 convertito nella L. 106/2011 il quale, al c.2 lett. c) dell'art. 5, ha fornito una "interpretazione autentica" sulla reale portata della suddetta norma.

Con questa interpretazione autentica è stato sì confermato che la SCIA sostituisce la DIA anche in edilizia, ma si badi bene: non sempre.

Si è infatti statuito che detta sostituzione è valida per tutte le tipologie di intervento edilizio che erano esplicitamente soggette a DIA,  e NON anche per quelle tipologie di intervento in cui lo stesso DPR 380/2001, le altre leggi Statali o Regionali hanno previsto la possibilità di utilizzare la DIA in alternativa o in sostituzione al permesso di costruire (PDC).

Se infatti il titolo abilitativo "proprio" degli interventi da realizzare è il permesso di costruire (PDC), e l'utilizzo della DIA è solo, come dire, una "deroga", una possibile semplificazione del titolo proprio, allora in tali casi continua a valere la DIA che non può essere ulteriormente "semplificata" con la SCIA.

La DIA quindi non è stata eliminata dai titoli abilitativi vigenti: tale istituto continua  a valere e può essere applicato in tutti i casi di alternatività o sostituzione al PDC previsto sia dalle norme nazionali che da quelle regionali. Per il prosieguo conviene ricordare tale importante conclusione.

Per aiutarci a capire quali siano quindi gli interventi soggetti a SCIA, è necessario tenere ben presente che mentre sono stati puntualmente individuati gli interventi che devono essere realizzati con gli altri titoli abilitativi (Edilizia Libera, CIL, CILA, PDC) o che afferiscono alla DIA (alternatività o sostituzione del PDC nei casi previsti dalle norme statali e regionali), per quanto riguarda la SCIA non esiste un elenco altrettanto preciso e tassativo, può quindi affermarsi che: la SCIA ha sostituito la DIA (nei limiti sopra evidenziati) ed ha assunto carattere generale e residuale rispetto agli altri titoli abilitativi, pertanto bisogna ricorrere alla SCIA ogni qualvolta gli interventi edilizi da realizzare non appartengono all'edilizia libera e/o non sono stati assoggettati dalle leggi ad altri titoli abilitativi specifici.

A conferma di ciò, si ricorda quanto prescritto dall'art. 22 c. 1 del D.P.R. 380/01 , così come modificato dal DL 133/2014 (Sblocca Italia): "1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività segnalazione certificata di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 (n.d.r. interventi subordinati a permesso di costruire) e all'articolo 6  ( n.d.r.  Attività edilizia libera) che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente."

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

Come da Delibera della Giunta Comunale n. 37 del 21/4/2016 a seconda del tipo di intervento da effettuare con il versamento da effettuare sul c/c postale n. 001049336371 o iban IT20W0760103400001049336371 intestato a Comune di Boscoreale- Settore Urbanistica

Regolamenti per il procedimento

Riferimenti normativi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari ....

Vedi Determina Urbanistica n. 9 e n. 10 anno 2020 negli allegati

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsti

Allegati

File con estensione pdf Allegato: det_9_presa_datto_modulistica_unificata_in_materia_edilizia.pdf
(Pubblicato il 16/12/2020 - Aggiornato il 16/12/2020 - 46464 kb - pdf)
File con estensione pdf Determina 10: det_n_10_del_09_06_scia_controlli_documentali_.pdf
(Pubblicato il 16/12/2020 - Aggiornato il 16/12/2020 - 573 kb - pdf)
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