Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Segnalazione Certificata Agibilità

Responsabile di procedimento: Varone Ciro

Descrizione

      A partire dall' 11 dicembre 2016 il certificato di agibilità viene sostituito dalla Segnalazione Certificata di Agibilità per l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 222 del 25.11.2016 SCIA 2 che, all'art. 3, apporta rilevanti modifiche al testo unico dell’edilizia di cui al DPR 380/2001, tra le quali importanti innovazioni in tema di agibilità degli edifici. 
In particolare viene cancellata la disciplina sul rilascio del certificato di agibilità che viene sostituita dalla Segnalazione certificata di agibilità che sostituisce ogni altra modalità di acquisizione dell’agibilità per gli edifici (domanda di certificato di agibilità/attestato di agibilità L.98/2013).

Ai fini dell’agibilità, entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività, o il successore o avente causa, invia la Segnalazione Certificata di Agibilità per i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene,salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
Prima dell'invio della segnalazione certificata di agibilità per le nuove costruzioni o interventi che richiedono l’attribuzione di un nuovo toponimo (via e/o numero civico), è necessario recarsi presso l' Ufficio SIT per il completamento e l’aggiornamento dei dati obbligatori e necessari da indicare nella segnalazione certificata di agibilità.
La mancata o tardiva presentazione della Segnalazione certificata di agibilità comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 464,00 determinata secondo quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 16 gennaio 2013.

Al modulo della segnalazione certificata di agibilità, debitamente compilato in tutte le sue parti dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) attestazione (presente sul modulo) del direttore dei lavori, o qualora non nominato, di un professionista abilitato, che assevera la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene,salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
b) certificato di collaudo statico , ai sensi dell’art. 67 del DPR 380/2001 ovvero per gli interventi di cui al comma 8 bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore lavori;
c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’art. 77 e nonché all’art. 82 del DPR 380/2001 (contenuto nell’asseverazione del tecnico)
d) gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
e) dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente, ovvero, ove previsto, certificato di collaudo (ai sensi del DM 37/2008).

L' utilizzo delle costruzioni può essere iniziato dalla data di presentazione della segnalazione corredata della documentazione sopra descritta.

La segnalazione certificata può essere presentata anche per agibilità parziali, che riguardino:

  • singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purchè funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
  • singole unità immobiliari, che sono state completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e completate le parti comuni le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale

In entrambi i casi l’accesso alle unità immobiliari dichiarate agibili dovrà avvenire in piena sicurezza senza commistioni con la parte ancora adibita a cantiere.

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

Dirtitti come come da delibera di G.C. n. 37 del 21/4/2016 reperibile dalla Home Page del Sito Istituzionale alla voce "Pagare diritti Comunali" alla voce certificati di agibilità/inagibilità/uso da versare sul c/c postale n. 001049336371 o iban IT20W0760103400001049336371

Modulistica per il procedimento

Regolamenti per il procedimento

Riferimenti normativi

vedi determinazione n. 9/2020 e 12/2020 negli allegati

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non definiti

Allegati

File con estensione pdf Allegato: det_12_del_11_06_20_sca_provvedimenti_per_controllo_documentale_pubbl_665_.pdf
(Pubblicato il 16/12/2020 - Aggiornato il 16/12/2020 - 557 kb - pdf)
File con estensione pdf Allegato: det_9_presa_datto_modulistica_unificata_in_materia_edilizia.pdf
(Pubblicato il 16/12/2020 - Aggiornato il 16/12/2020 - 46464 kb - pdf)
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