Atti di concessione

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 27 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 26 commi 2, 3, 4

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Ricerca in archivio

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Elenco delle sovvenzioni, sussidi ed altri vantaggi economici
OggettoBeneficiarioStruttura OrganizzativaAnno
Assegno Nucleo Familiare
Troise Raffaela
2015
Assegno Nucleo Familiare
DE SIMONE CARMELA
2014
Assegno Nucleo Familiare
FORESTIERO FILOMENA
2014
Assegno Nucleo Familiare
ARENA LUISA
2015
Assegno Nucleo Familiare
BALZANO LUCIA
2015
Assegno Nucleo Familiare
BOSSO MARIA
2015
Assegno maternità
BIFOLCO ROBERTA
2014
Assegno di maternità
BRANCACCIO TERESA
2014
Assegno maternità
BORRELLI GIOVANNA
2014
Assegno maternità
BOSSO MARIA
2014
Assegno maternità
CAMPANILE CARMELA
2014
Assegno maternità
COPPOLA ANNA
2014
Assegno maternità
CIRILLO FILOMENA
2014
Assegno maternità
CIARAVOLA ROSA
2014
Assegno maternità
CASO TERESA
2014
Assegno maternità
CASCIELLO ANNA
2014
Assegno maternità
CATAPANO MONICA
2014
Assegno maternità
CAVALLARO ROSA
2014
Assegno maternità
COZZOLINO ROSA
2014
Assegno maternità
DE LUCA RITA
2014
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